Art. 13
In vigore dal 28 feb 1986
1. In deroga alle disposizioni dell' e fatte salve le disposizioni che potrebbero essere successivamente previste al fine di evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità, non è riscosso alcun diritto di compensazione sui prodotti importati da paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi che comportano la concessione di un regime tariffario preferenziale nella misura in cui detti prodotti soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di questo regime nella Comunità.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, le norme previste dall', paragrafi 1 e 2, si applicano al prelievo agricolo o all'elemento mobile risultante da detti accordi.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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