Art. 4
In vigore dal 28 feb 1986
Fatte salve le eccezioni previste dal titolo III, le merci ottenute in uno stato membro nelle circostanze di cui all', paragrafo 1, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, a condizione che venga riscosso dallo stato membro di fabbricazione, per ogni prodotto entrato nella fabbricazione, un diritto di compensazione.
Storico versioni
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