Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
Qualora prodotti in provenienza da paesi terzi siano oggetto di un trattamento insufficiente per essere considerato come una fabbricazione, le contemplato dall'arti- colo 1, solo a condizione che i prodotti suddetti si trovino in libera pratica conformemente alle disposizioni del trattato CEE o del trattato CECA e dell'atto di adesione. Gli stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i casi in cui essi hanno considerato un trattamento come insufficiente ai sensi del presente articolo.
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