Art. 3
In vigore dal 28 feb 1986
Salve restando le condizioni di applicazione del regime di perfezionamento attivo da parte della Spagna e del Portogallo, di cui all'allegato XXXII dell'atto di adesione, sono considerati come entrati nella fabbricazione di merci, nelle circostanze di cui all', paragrafo 1, i prodotti che, in applicazione delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo(1), sono importati nello stato membro di fabbricazione in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, da importi compensativi, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione, di cui all', paragrafo 1, loro applicabili nel limite di una quantità corrispondente a quella dei prodotti di specie, di qualità e di caratteristiche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno di questo stato membro ed entrati nella fabbricazione delle merci spedite verso un altro stato membro, nel quadro di un'operazione di compensazione per equivalenza.
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI COMPEN- SAZIONE Sezione 1 Principi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:526:oj#art-3