Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. Sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, alle condizioni previste dal presente regolamento, le merci ottenute in uno stato membro e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non soggetti, secondo i casi : -ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente, -agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, agli importi applicati conformemente al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 del suddetto atto, o agli altri importi previsti alla parte quarta, titolo II, capitolo 3 o titolo III, capitolo 3 del suddetto atto, -ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione fissati nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, che erano esigibili in questo stato membro o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, importi, prelievi agricoli ed altre imposizioni. 2. Il regime comunitario di cui al paragrafo 1 consiste : a)nell'applicazione degli importi compensativi previsti dagli articoli 53 e 72 o dagli articoli 213 e 240 dell'atto d'adesione o degli importi applicati conformemente al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 del suddetto atto o degli altri importi previsti alla parte quarta, titolo II, capitolo 3 o titolo III, capitolo 3, del suddetto atto, e nell'eliminazione progressiva : i)per quanto riguarda le merci considerate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 : -da parte della Spagna e della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui definita « Comunità a dieci », dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 5 di detto atto ; -da parte del Portogallo e della Comunità dei dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 213, paragrafo 2, di detto atto ; -da parte della Spagna e del Portogallo, dell'elemento fisso di cui all', paragrafo 2, del protocollo n. 3 di detto atto ; -da parte della Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafo 5, ed all'articolo 213, paragrafo 5, dell'atto di ade- sione, ii)per quanto riguarda i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, da parte della Spagna, del Portogallo e della Comunità a dieci, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 78 e all'articolo 273, di detto atto ; b)nell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente per quanto riguarda le merci che vi sono sottoposte. 3. Per l'applicazione del presente regolamento la Comunità a dieci è considerata come un unico stato membro.
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