Art. 5

In vigore dal 28 feb 1986
1. Il diritto di compensazione è calcolato secondo la specie ed il valore o, all'occorrenza, secondo ogni altra base imponibile prevista nei loro confronti, dei prodotti entrati nella fabbricazione, quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana nel quadro del regime cui è vincolata detta fabbricazione o, nei casi di cui all', quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana al momento dell'importazione dei prodotti di specie, di qualità e di carat- teristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno, entrati nella fabbricazione delle merci spedite a destinazione di un altro stato membro nel quadro di un'operazione di compensazione per equivalenza. 2. Quando dall'impiego dei prodotti risultano merci di specie diverse, la quantità o, all'occorrenza, il valore dei prodotti entrati nella fabbricazione di ogni specie di merce sono determinati sulla base dei principi di cui agli della direttiva 69/73/CEE.
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