Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

In vigore dal 28 feb 1986
Esso è applicabile dal 1o marzo 1986 al 31 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986. Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente (1)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (3)GU n. L 186 del 13. 7. 1985, pag. 8. (1)GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. (1)GU n. L 182 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (2)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20 (1)GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5. ALLEGATO I Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto a) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto b) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto a) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IVa) Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto b), primo trattino // >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Elenco delle merci di cui all', punto a), primo trattino >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI Elenco delle merci di cui all', punto a) secondo trattino >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII Elenco delle merci di cui all', punto b), primo trattino >SPAZIO PER TABELLA>
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