Art. 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
In vigore dal 28 feb 1986
Esso è applicabile dal 1o marzo 1986 al 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.
Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente
(1)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(3)GU n. L 186 del 13. 7. 1985, pag. 8.
(1)GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(1)GU n. L 182 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
(2)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20 (1)GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
ALLEGATO I Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto a)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto b)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto a)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IVa) Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto b), primo trattino //
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V Elenco delle merci di cui all', punto a), primo trattino
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VI Elenco delle merci di cui all', punto a) secondo trattino
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VII Elenco delle merci di cui all', punto b), primo trattino
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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