Art. 18 · Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

In vigore dal 28 feb 1986
Esso è applicabile dal 1o marzo 1986 al 31 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986. Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente (1)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (3)GU n. L 186 del 13. 7. 1985, pag. 8. (1)GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. (1)GU n. L 182 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (2)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20 (1)GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5. ALLEGATO I Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto a) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco delle merci di cui all', paragrafo 2, punto b) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto a) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IVa) Elenco delle merci di cui all', paragrafo 3, punto b), primo trattino // >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Elenco delle merci di cui all', punto a), primo trattino >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI Elenco delle merci di cui all', punto a) secondo trattino >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII Elenco delle merci di cui all', punto b), primo trattino >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:526:oj#art-18