Art. 16
In vigore dal 28 feb 1986
Quando l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, o può comportare, difficoltà di carattere economico, dovute in particolare ad un eventuale aumento dell'onere doganale totale applicabile ai prodotti ottenuti, la Commissione decide di sua propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro, gli adattamenti che essa reputa necessari per ovviare alla situazione.
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