Art. 11
In vigore dal 28 feb 1986
1. Salvo restando quanto disposto dall', la percentuale di cui all', paragrafo 1, secondo capoverso, e paragrafo 2, è la seguente :
a)nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna,
-quando le merci sono ottenute in Spagna, quella prevista per le merci di cui all'allegato V ;
-quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, quella prevista per le merci di cui all'alle- gato VI ;
b)nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci ed il Portogallo,
-quando le merci sono ottenute in Portogallo, quella prevista per le merci di cui all'allegato VII ;
-quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, 0 % ;
c)nel quadro degli scambi tra la Spagna ed il Portogal- lo : 0 %.
2. Quando una merce non figura in uno degli allegati da V a VII, la percentuale di cui all', para- grafo 1, secondo comma e paragrafo 2, è pari allo 0 %.
TITOLO III ECCEZIONI
Storico versioni
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