Art. 11

Art. 11

In vigore dal 28 feb 1986
1. Salvo restando quanto disposto dall', la percentuale di cui all', paragrafo 1, secondo capoverso, e paragrafo 2, è la seguente : a)nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, -quando le merci sono ottenute in Spagna, quella prevista per le merci di cui all'allegato V ; -quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, quella prevista per le merci di cui all'alle- gato VI ; b)nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci ed il Portogallo, -quando le merci sono ottenute in Portogallo, quella prevista per le merci di cui all'allegato VII ; -quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, 0 % ; c)nel quadro degli scambi tra la Spagna ed il Portogal- lo : 0 %. 2. Quando una merce non figura in uno degli allegati da V a VII, la percentuale di cui all', para- grafo 1, secondo comma e paragrafo 2, è pari allo 0 %. TITOLO III ECCEZIONI
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