Art. 6

In vigore dal 25 feb 1986
Per valutare la situazione del mercato di uno stato membro per il quale si applica l'MCS, si tiene conto in particolare: - dello sviluppo dei prezzi interni dello stato membro in questione, - dell'evoluzione della domanda interna dello stato membro in questione, - dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, tal quali o trasformati, tra lo stato membro in questione e gli altri stati membri e i paesi terzi.
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