Art. 3
In vigore dal 25 feb 1986
1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza dai paesi terzi siano immessi in libera pratica nello stato membro in cui si applica l'MCS, l'immissione in libera pratica può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un titolo d'importazione MCS. Il titolo di importazione MCS è valido soltanto nello stato membro in cui si applica l'MCS.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono considerati come un solo stato membro, fatto salvo il paragrafo 3.
2. Il paragrafo 1 è applicabile soltanto ai prodotti delle voci tariffarie cui si applica l'.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti in provenienza dai paesi terzi, i quali siano soggetti a restrizioni quantitative nello stato membro in cui si applica l'MCS.
4. Il titolo d'importazione MCS è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla località di stabilimento nella Comunità.
5. Il rilascio del titolo d'importazione MCS è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'osservanza dell'impegno di immettere i prodotti in libera pratica durante il periodo di validità del titolo; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.
6. Ogni stato membro può rilasciare il titolo d'importazione MCS.
7. Salvo disposizioni specifiche, il titolo d'importazione MCS sostituisce il titolo d'importazione previsto per taluni prodotti dalla regolamentazione comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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