Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato, da ultimo, del regolamento (CEE) n. 3768/85 (2) o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi ad un'organizzazione comune dei mercati agricoli. 2. Le modalità di applicazione relative ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (4), e alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; il comitato di gestione istituito da questo regolamento è competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:569:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo