Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza da un paese terzo siano immessi in libera pratica in Spagna e se tali prodotti sono quelli previsti all'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione, il quantitativo di prodotti che può essere immesso in libera pratica in Spagna non può superare un quantitativo equivalente a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 84 suddetto atto.
2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 costituiscono restrizioni quantitative ai sensi dell', paragrafo 3.
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