Art. 5
In vigore dal 25 feb 1986
1. Qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello stato membro in questione, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato o sospeso.
2. In siffatto caso e qualora si tratti di un'applicazione regionale delle misure in questione, si può prevedere che i titoli rilasciati siano validi soltanto in uno stato membro diverso da quello in questione.
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