Art. 9
In vigore dal 25 feb 1986
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
2. Conformemente all'articolo 81, paragrafo 1 ed eventualmente all'articolo 249 dell'atto di adesione, il presente regolamento non si applica immediatamente ai prodotti del settore ortofrutticolo contemplati nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Il presente regolamento si applica se prima della data di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per tali prodotti il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non adotta disposizioni particolari per detti prodotti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(4) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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