Art. 8

In vigore dal 25 feb 1986
1. Sulla base della relazione annua di cui all'articolo 81, paragrafo 6 e all'articolo 249, paragrafo 3 dell'atto di adesione e tenuto conto dell'esperienza acquisita, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il regime previsto dal presente regolamento. 2. Ogni anno prima del 31 marzo il Consiglio adotta eventuali modifiche.
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