Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza da uno stato membro siano assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi, qui di seguito denominato MCS, l'immissione in consumo di tali prodotti nello stato membro importatore può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un titolo MCS.
2. Il titolo MCS è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla località di stabilimento nella Comunità.
3. Il rilascio del titolo MCS è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di immettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo MCS; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o è effettuata solo parzialmente.
4. Soltanto uno stato membro diverso dallo stato membro in cui il prodotto è immesso in consumo può rilasciare il titolo MCS. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono considerati come un solo stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:569:oj#art-1