Art. 9

Il testo dell'articolo 4 è completato dal testo dei punti seguenti:

In vigore dal 17 dic 1985
« 8. Aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l'adattamento della produzione di quelle esistenti alle potenzialità del mercato, quando le analisi di cui al punto 7, lettera a), o altri soddisfacenti elementi probanti lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese. 9. Promozione dell'innovazione nelle industrie e nei servizi: - raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle zone contemplate nell'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione; - incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI. 10. Miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio. 11. Creazione o sviluppo di servizi di agenti di animazione economica, incaricati: - di assicurare la prospezione, grazie a contatti diretti a livello locale, delle iniziative economiche mediante azioni di informazione sulle possibilità di accedere agli aiuti e servizi pubblici, in particolare quelli previsti nel quadro del programma speciale, - di seguire la realizzazione di tali iniziative e di aiutare gli operatori economici esistenti o potenziali a richiedere tali aiuti e servizi. Inoltre, per quanto riguarda le zone dell'Irlanda enumerate all', il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle operazioni seguenti: 12. Infrastrutture: a) investimenti intesi ad ampliare la rete di trasporto del gas naturale da Dublino ai centri per cui l'allacciamento risulta economicamente valido e che sono situati nelle zone menzionate più sopra, ivi compresi i centri di Dundalk e Sligo; b) investimenti in reti di distribuzione dei centri di cui alla lettera a), per rifornire di gas naturale i consumatori industriali, commerciali ed altri; c) studi intesi ad esaminare la fattibilità tecnica e commerciale nonché la redditività dell'approvvigionamento in gas naturale dei centri di cui alla lettera a). 13. Consulenza ed assistenza tecnica: per i settori dell'industria e dei servizi, prestazione dell'assistenza tecnica e di servizi di consulenza, per agevolare il loro adattamento al gas naturale e per incoraggiarli a sfruttare nuove possibilità in materia di prodotti e di procedimenti produttivi nei settori seguenti: a) valutazione delle conseguenze tecniche e dei costi e vantaggi economici della conversione al gas naturale, b) individuazione di nuovi prodotti e procedimenti produttivi che dipendono dal gas naturale, c) analisi delle potenzialità di mercato per i prodotti esistenti e per quelli nuovi, connessi all'impiego del gas naturale, d) individuazione, acquisizione e trasferimento delle tecniche elaborate per i nuovi impieghi validi del gas naturale. 14. Aiuti agli investimenti nelle PMI: incentivazione degli investimenti, per aiutare le PMI già in attività e quelle nuove a: a) convertire le attrezzature esistenti funzionati con prodotti petroliferi ed adottare attrezzature nuove, adatte all'impiego del gas naturale, b) adottare nuovi prodotti e procedimenti produttivi progrediti, grazie all'impiego del gas naturale. 15. Sensibilizzazione dei consumatori: campagne di informazione e di pubblicità, intese a sensibilizzare i potenziali utilizzatori alla disponibilità ed ai vantaggi del gas naturale, nonché a misure previste nel programma speciale. Queste campagne comprendono l'organizzazione di seminari, di corsi e di conferenze, la diffusione di norme e di progetti dimostrativi per mettere in luce i vantaggi delle attrezzature specializzate negli impieghi validi del gas naturale ».
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