Art. 14
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« 1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo stato membro, agli organismi incaricati dell'attuazione di dette misure conformemente alle norme seguenti: ». Articolo 15
Il testo dell', paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:
« c) su richiesta dello stato membro, possono essere concessi anticipi su ogni quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.
Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, la Commissione può versare un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua. Allorché lo stato membro attesta che è stata spesa la metà di questo primo anticipo, la Commissione potrà versare un secondo anticipo del 25 %.
Appena iniziata la realizzazione della successiva quota annua, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nei commi precedenti.
Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'importo della spesa pubblica effettuata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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