Art. 13

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 dic 1985
« 5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3637:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo