Art. 13
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« 5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma ».
Storico versioni
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