Art. 10
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è completato dal testo delle lettere seguenti:
In vigore dal 17 dic 1985
« k) per le operazioni relative agli investimenti di cui all', punto 8: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento. Tale aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare a carico della Comunità - per un periodo di 4 anni - può raggiungere il 10 % del costo dell'investimento. L'aiuto può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi;
l) per le operazioni di raccolta e di diffusione d'informazioni sull'innovazione di cui all', punto 9, primo trattino: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'. Questo aiuto è decrescente ed ha una durata di 3 anni. Esso copre - il primo anno - il 70 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa per l'intero periodo di 3 anni;
m) per le operazioni relative all'attuazione dell'innovazione di cui all', punto 9, secondo trattino: il 70 % del costo degli studi di fattibilità che possono riguardare tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio. Tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'; n) per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all', punto 10: contributo alle spese di funzionamento degli istituti finanziari che forniscono capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto di questi istituti finanziari. Gli studi possono vertere anche sugli aspetti commerciali;
o) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all', punto 11: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. Tale aiuto è descrescente ed ha una durata di 5 anni. Esso copre - il primo anno - il 60 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50 % del totale della spesa per animatore, per l'intero periodo di cinque anni. Le suddette attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le zone di cui all', possono essere affidate dallo stato membro interessato ad organismi specifici;
p) per quanto riguarda l'infrastruttura:
i) per le operazioni relative agli investimenti in gasdotti di trasporto di cui all', punto 12, lettera a): 50 % della spesa pubblica;
ii) per le operazioni relative agli investimenti nelle reti di distribuzione di cui all', punto 12, lettera b): 50 % della spesa pubblica connessa alla concessione di abbuoni di interesse sui prestiti accordati per il finanziamento di dette reti;
iii) per le operazioni relative agli studi di cui all', punto 12, lettera c): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto a detti studi;
q) per quanto riguarda le prestazioni di consulenza e di assitenza tecnica:
i) per le operazioni di cui all', punto 13, lettera a): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto a detti studi;
ii) per le operazioni di cui all', punto 13, lettera b): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto alle spese di ricerca e di sviluppo; per ogni progetto, il contributo della Comunità si limita a 120 000 ECU;
iii) per le operazioni di cui all', punto 13, lettera c): 70 % del costo degli studi;
iv) per le operazioni di cui all', punto 13, lettera d): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto agli studi di fattibilità; per ogni progetto, il contributo della Comunità si limita a 120 000 ECU;
r) per le operazioni relative agli investimenti di cui all', punto 14: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto agli investimenti in attrezzature di conversione al gas naturale (per le imprese già in attività), agli investimenti in attrezzature relative al gas naturale (per le nuove imprese), agli investimenti in attrezzature relative all'adozione di nuovi prodotti e procedimenti produttivi (per le imprese già in attività e per quelle nuove). L'aiuto pubblico può avvenire sotto forma di sovvenzione in capitale, oppure di abbuono di interessi;
s) per le operazioni relative alla sensibilizzazione dei consumatori di cui all', punto 15: l'aiuto copre parte del costo della pubblicità e delle campagne di informazione. Tale aiuto è decrescente ed ha una durata di cinque anni. Esso copre - il primo anno - il 60 % delle spese e non supera il 50 % del totale della spesa per l'intero periodo di cinque anni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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