Art. 4

All'articolo 3 è inserito il testo del paragrafo 2 bis seguente:

In vigore dal 17 dic 1985
« 2 bis. Il programma speciale è predisposto e realizzato in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, con il Fondo sociale, con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il nuovo strumento comunitario (NSC) ».
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