Art. 7
Il testo dell'articolo 3 è completato dal testo del paragrafo 9 seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« 9. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati, in merito al ruolo svolto dalla Comunità ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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