Art. 11

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 dic 1985
« 2. È escluso il cumulo degli aiuti di cui al paragrafo 1 con aiuti dello stesso tipo ed a favore delle stesse operazioni, concessi a norma di altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 1787/84 ».
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