Art. 12
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, ultima frase, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 dic 1985
« Gli aiuti previsti al paragrafo 1, lettere h) e j), e quelli previsti al paragrafo 1, lettera m), quando vanno a diretto beneficio delle imprese, nonché quelli di cui al paragrafo 1, lettera q) sub iii), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20 % della spesa totale ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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