Art. 18
In vigore dal 17 dic 1985
1. L'Irlanda ed il Regno Unito adattano i programmi speciali previsti all' del regolamento (CEE) n. 2619/80, conformemente alle modifiche introdotte alla sezione 1 del presente regolamento.
2. I programmi speciali adattati sono approvati dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2619/80.
3. Fatto salvo l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2619/80 l'importo dell'intervento del Fondo a beneficio dei programmi speciali adattati non può superare l'importo stabilito dalla Commissione al momento della loro approvazione.
4. La durata dei programmi speciali adattati è prolungata fino allo scadere del quinto anno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello d'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Possono essere prese in considerazione le spese risultanti dai programmi speciali adattati, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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