Art. 6
In vigore dal 31 lug 1985
1. Qualora una proposta sia accolta in conformità dell', la Commissione redige un disciplinare in due esemplari.
2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all', paragrafo 2. Esso reca le indicazioni di cui all', paragrafo 1, o vi fa riferimento; tali indicazioni sono completate, eventualmente, con le informazioni o precisazioni supplementari fornite a norma dell', paragrafo 2.
3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto all'organismo competente, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, in particolare mediante controlli sul posto.
Storico versioni
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