Art. 3
In vigore dal 31 lug 1985
1. Gli interessati definiti all', paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità designata dallo stato membro in cui hanno la loro sede principale - in appresso denominata « organismo competente » - proposte precise relative ai lavori di cui all', paragrafo 1.
Se i lavori proposti sono intrapresi, parzialmente o integralmente, nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova la sede principale dell'interessato, quest'ultimo invia copia della sua proposta all'organismo competente di quest'altro stato membro.
2. Per la campagna 1985/1986 le proposte devono pervenire all'organismo competente entro il 31 ottobre 1985, per la campagna 1986/1987 entro il 30 settembre 1986, per la campagna 1987/1988 entro il 30 settembre 1987 e per la campagna 1988/1989 entro il 30 settembre 1988.
3. Le proposte, da inviare all'organismo competente nei termini prescritti, vanno presentate in cinque esemplari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Entro trenta giorni lavorativi dalla data limite di cui al paragrafo 2, l'organismo competente:
a) esamina le proposte ricevute e, se del caso, i documenti integrativi;
b) trasmette alla Commissione le proposte, accompagnate da un parere motivato.
5. Ai sensi del presente regolamento, l'organismo competente è l'organismo di cui all' del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1) eventualmente assistito da uno o più altri organismi designati dallo stato membro.
Storico versioni
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