Art. 8
In vigore dal 31 lug 1985
1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di lavori di ricerca e di sviluppo ai sensi dell', paragrafo 1, trasmette all'organismo competente e alla Commissione, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto e dal disciplinare, e in ogni caso entro tre mesi dalla fine dei lavori, una relazione circostanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati dei relativi lavori.
2. I risultati dei lavori possono essere pubblicati soltanto previa autorizzazione della Commissione.
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