Art. 1
In vigore dal 31 lug 1985
1. Subordinatamente alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano lavori di ricerca e di sviluppo, esclusivamente di natura tecnica, la cui finalità non è la produzione di alcole e che sono intesi ad ampliare i mercati dei prodotti eccedentari del settore vinicolo.
Sono considerati lavori in tal senso, fra l'altro:
a) la ricerca di nuovi sbocchi per i vini e i mosti di uve;
b) la ricerca di nuovi processi atti a valorizzare maggiormente i vini e i mosti di uve o alcuni loro componenti;
c) la ricerca di miglioramenti tecnologici atti a valorizzare maggiormente i nuovi prodotti ottenuti dai prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. I lavori di cui al paragrafo 1 sono effettuati durante un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della firma del contratto di cui all', paragrafo 1.
Tuttavia se l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto richiede un periodo più lungo, può essere convenuta nel contratto, per l'esercizio successivo, una proroga di detto periodo.
Storico versioni
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