Art. 5
In vigore dal 31 lug 1985
1. Previo esame dell'elenco delle proposte da parte del comitato di gestione per i vini, conformemente all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, è redatto un elenco dei lavori da promuovere con indicazione, per ciascuno di essi, dell'importo del contributo comunitario.
Per compilare tale elenco si tiene conto del carattere innovatore dei progetti di ricerca, il cui obiettivo essenziale è di contribuire al riassorbimento dei prodotti eccedentari del settore vinicolo.
Per evitare un'eccessiva dispersione degli interventi finanziari della Comunità, occorre tener conto altresì della prevista redditività delle prospettive industriali aperte da tali progetti.
L'elenco dei lavori da promuovere e l'importo del contributo comunitario destinato a ciascuno di essi sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. La Commissione stipula i contratti per i lavori di cui all', paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte. Prima della conclusione del contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni supplementari in ordine alla sua proposta.
3. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.
Storico versioni
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