Art. 7
In vigore dal 31 lug 1985
1. L'organismo competente versa all'interessato, nel termine di sei settimane dal giorno del ricevimento del contratto, un acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto.
2. Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, presso l'organismo competente, di una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'acconto.
Se il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, si può stipulare nel contratto che il deposito della cauzione non è necessario, sempreché in caso di inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3 sia garantita una copertura corrispondente a quella indicata al primo comma.
3. Lo svincolo della cauzione e il versamento del saldo sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) la relazione di cui all', paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute;
b) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto agli obblighi che risultano dal presente regolamento e dal contratto;
c) l'organismo competente accerta che l'interessato, o un terzo nominato nel contratto, abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.
4. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se l'interessato non rispetta o rispetta solo in parte i propri obblighi. Le modalità e i termini relativi allo svincolo o all'incameramento della cauzione sono stabiliti nel contratto. In caso di incameramento della cauzione, il relativo importo viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 41 quater del regolamento (CEE) n. 337/79.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2188:oj#art-7