Art. 7

In vigore dal 31 lug 1985
1. L'organismo competente versa all'interessato, nel termine di sei settimane dal giorno del ricevimento del contratto, un acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto. 2. Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, presso l'organismo competente, di una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'acconto. Se il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, si può stipulare nel contratto che il deposito della cauzione non è necessario, sempreché in caso di inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3 sia garantita una copertura corrispondente a quella indicata al primo comma. 3. Lo svincolo della cauzione e il versamento del saldo sono subordinati alle seguenti condizioni: a) la relazione di cui all', paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute; b) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto agli obblighi che risultano dal presente regolamento e dal contratto; c) l'organismo competente accerta che l'interessato, o un terzo nominato nel contratto, abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se l'interessato non rispetta o rispetta solo in parte i propri obblighi. Le modalità e i termini relativi allo svincolo o all'incameramento della cauzione sono stabiliti nel contratto. In caso di incameramento della cauzione, il relativo importo viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 41 quater del regolamento (CEE) n. 337/79.
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