Art. 2
In vigore dal 31 lug 1985
1. I lavori di cui all', paragrafo 1, sono proposti ed eseguiti da istituti di ricerca, enti, organizzazioni, imprese o persone fisiche o giuridiche che:
a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie;
b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.
2. Il contributo comunitario non può eccedere il 90 % delle spese sostenute per i lavori di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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