Art. 4
1. La proposta deve recare:
In vigore dal 31 lug 1985
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
b) la descrizione particolareggiata dei lavori proposti, compresi i termini di esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, l'indicazione dei terzi che intervengono nell'esecuzione;
c) il costo netto dei lavori proposti, espresso nella moneta dello stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con il relativo piano di finanziamento e con l'indicazione almeno delle voci seguenti:
- spese di personale,
- costi del materiale permanente o immobilizzi,
- costi del materiale di consumo corrente,
- spese generali.
2. La proposta può essere accolta soltanto:
a) se è presentata da un interessato che adempia alle condizioni definite all', paragrafo 1;
b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna, qualora la sua proposta venga accettata, a concludere un contratto con la Commissione.
3. Una proposta è presa in considerazione soltanto se l'interessato conferma senza indugio e per iscritto all'organismo competente l'impegno di cui al paragrafo 2, lettera b), non appena sia venuto a conoscenza del contributo comunitario.
Storico versioni
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