Art. 6
In vigore dal 25 lug 1985
1. Gli stati membri produttori istituiscono un sistema di controllo per accertare che l'integrazione sia assegnata solo in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto. Tale sistema deve includere in particolare un controllo per campione delle superfici coltivate e della contabilità di magazzino e, se del caso, della contabilità finanziaria dei richiedenti l'integrazione.
2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza.
Storico versioni
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