Art. 5
In vigore dal 25 lug 1985
1. Fatto salvo l', l'importo dell'integrazione da concedere è calcolato in base al peso dei semi indicato nella dichiarazione di consegna. Questo peso è modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità risultanti dall'analisi di cui al paragrafo 2 e quelle prese in considerazione ai fini della definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di obiettivo.
2. La determinazione del peso dei semi di cui al paragrafo 1 ed il prelevamento dei campioni sono effetuati alla consegna dal produttore al primo acquirente.
3. Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, il prelevamento dei campioni per l'analisi e la determinazione del contenuto di impurità e di umidità sono effettuati secondo uno o più metodi stabiliti dagli stati membri, dai quali si ottengano risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo unico per tutta la Comunità, definito negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 1470/68 (1). Tuttavia, su richiesta delle parti interessate, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate secondo il suddetto metodo unico.
Gli stati membri notificano alla Commissione i metodi da essi applicati.
A partire dalla campagna 1987/1988 si applica soltanto il metodo comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2194:oj#art-5