Art. 5

In vigore dal 25 lug 1985
1. Fatto salvo l', l'importo dell'integrazione da concedere è calcolato in base al peso dei semi indicato nella dichiarazione di consegna. Questo peso è modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità risultanti dall'analisi di cui al paragrafo 2 e quelle prese in considerazione ai fini della definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di obiettivo. 2. La determinazione del peso dei semi di cui al paragrafo 1 ed il prelevamento dei campioni sono effetuati alla consegna dal produttore al primo acquirente. 3. Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, il prelevamento dei campioni per l'analisi e la determinazione del contenuto di impurità e di umidità sono effettuati secondo uno o più metodi stabiliti dagli stati membri, dai quali si ottengano risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo unico per tutta la Comunità, definito negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 1470/68 (1). Tuttavia, su richiesta delle parti interessate, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate secondo il suddetto metodo unico. Gli stati membri notificano alla Commissione i metodi da essi applicati. A partire dalla campagna 1987/1988 si applica soltanto il metodo comunitario.
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