Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
1. La Commissione stabilisce il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia per i semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, consegnati a Rotterdam.
Per le offerte e i prezzi non conformi alle condizioni di cui al primo comma, si procede ai necessari adeguamenti.
2. Il prezzo del mercato mondiale è calcolato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dai prezzi che non possono essere considerati rappresentativi della reale tendenza del mercato.
3. Per la determinazione del prezzo del mercato mondiale si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale e dei prezzi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.
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