Art. 3
L'integrazione è versata al primo acquirente dopo che si sia provveduto ad accertare che:
In vigore dal 25 lug 1985
a) qualora il primo acquirente sia anche il trasformatore, i semi di soia siano stati trasformati nella Comunità per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana e degli animali,
oppure
b) qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, i semi di soia siano stati venduti o consegnati a un trasformatore per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana e degli animali.
Tuttavia, su richiesta del primo acquirente, l'integrazione può essere versata anticipatamente su presentazione della dichiarazione di consegna di cui all', lettera b), a condizione che sia stata fornita una cauzione di entità pari all'importo dell'integrazione.
Storico versioni
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