Art. 7

In vigore dal 25 lug 1985
1. In deroga agli articoli da 2 a 6, l'integrazione è concessa, su loro richiesta, ai produttori di semi di soia raccolti nei dipartimenti francesi d'oltremare sulla base di un quantitativo di produzione stabilito applicando una rappresentativa in relazione alle superfici seminate e raccolte. 2. La resa rappresentativa è fissata in conformità con la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (3), per ogni raccolto di semi di soia della qualità tipo. Tale resa può essere differenziata a seconda del metodo di coltivazione utilizzato e delle rese registrate nei diversi dipartimenti francesi d'oltremare. 3. Nei suoi dipartimenti d'oltremare, la Francia introduce un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra le superfici per la cui produzione di semi di soia sono state presentate domande di integrazione e le superfici seminante e raccolte. Ai fini di tale controllo, la Francia introduce un sistema specificato per la dichiarazione delle superfici su cui i semi sono stati seminati e raccolti.
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