Art. 11
In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS
(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(1) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 6.
(1) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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