Art. 2
In vigore dal 25 lug 1985
L'integrazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è concessa, dietro sua richiesta, al primo acquirente di semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità che:
a) soddisfi almeno le seguenti condizioni:
- tenga una contabilità di magazzino conforme a norme da definire,
- si impegni a fornire altri documenti giustificativi eventualmente necessari per il controllo dei diritto all'integrazione;
b) depositi, entro una data da stabilire, presso l'organismo competente dello stato membro nel quale i semi saranno raccolti:
- un contratto stipulato con il produttore in cui siano specificate determinate condizioni,
- una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia effettivamente consegnato; questo documento deve essere firmato da entrambe le parti.
Qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, deve altresì essere riconosciuto dall'organismo competente dello stato membro in cui i semi sono raccolti e depositare presso quest'ultimo una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia venduti o consegnati ad un trasformatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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