Art. 2

In vigore dal 25 lug 1985
L'integrazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è concessa, dietro sua richiesta, al primo acquirente di semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità che: a) soddisfi almeno le seguenti condizioni: - tenga una contabilità di magazzino conforme a norme da definire, - si impegni a fornire altri documenti giustificativi eventualmente necessari per il controllo dei diritto all'integrazione; b) depositi, entro una data da stabilire, presso l'organismo competente dello stato membro nel quale i semi saranno raccolti: - un contratto stipulato con il produttore in cui siano specificate determinate condizioni, - una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia effettivamente consegnato; questo documento deve essere firmato da entrambe le parti. Qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, deve altresì essere riconosciuto dall'organismo competente dello stato membro in cui i semi sono raccolti e depositare presso quest'ultimo una dichiarazione indicante il quantitativo di semi di soia venduti o consegnati ad un trasformatore.
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