Art. 4

In vigore dal 25 lug 1985
1. L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato deposita presso l'organismo competente dello stato membro produttore una domanda di integrazione. 2. La domanda di integrazione deve riguardare il quantitativo totale della produzione da consegnare in virtù di uno o più contratti o il quantitativo totale ricevuto conformemente a una o più dichiarazioni di consegna che si riferiscano a uno o più contratti, firmate dal produttore e dal primo acquirente. La domanda di integrazione deve essere presentata posteriormente al deposito di detti contratti o dichiarazioni. Se la domanda è depositata: a) dal primo acquirente che sia anche trasformatore dei semi, essa lo obbliga a trasformare la produzione o i quantitativi entro un periodo da stabilire. La domanda deve essere depositata prima della trasformazione; b) dal primo acquirente che sia una persona diversa dal trasformatore, essa lo obbliga a consegnare o a vendere la produzione o il quantitativo menzionati ad un trasformatore entro un periodo da stabilire. La domanda deve essere depositata prima della spedizione dei prodotti. 3. La domanda di integrazione deve essere abbinata ad una cauzione, a garanzia dell'esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Tranne in casi di forza maggiore, tale cauzione è parzialmente o totalmente incamerata se le suddette condizioni non sono rispettate o sono rispettate solo in parte entro il termine fissato.
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