Art. 7

In vigore dal 11 apr 1985
1. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino, - abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, - abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o - sia stata depositata in un deposito di approvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79. Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 la prova è fornita come in materia di restituzioni. 2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all', paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell' uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale. 3. Qualora l', paragrafo 3, venga applicato anteriormente al paragrafo 1, l'ammassatore deve rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo di cui al paragrafo 2.
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