Art. 4

In vigore dal 11 apr 1985
1. Su riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 2, prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all', paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata. 2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e: a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all', paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato. 3. In caso di disossamento: a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato. b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 kg ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione. 4. Non viene accordato nessun aiuto: a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.
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