Art. 5

In vigore dal 11 apr 1985
1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all', paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di 9, 10, 11 o 12 mesi. 2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo. 3. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %. L'anticipo non può essere superiore all'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale e deve essere convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto d'ammasso. 4. La cauzione di cui al paragrafo 3 è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia di un istituto che soddisfi ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui è costituita la garanzia. 5. Le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1091/80 si applicano anche alla cauzione di cui al paragrafo 3.
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