Art. 3

In vigore dal 11 apr 1985
1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata. 2. Il contratto non può riguardare che carni non disossate e una delle presentazioni di cui all', paragrafo 2. 3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.
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