Art. 1
In vigore dal 11 apr 1985
1. Dal 15 aprile 1985 al 26 aprile 1985 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti, così come definite all', paragrafo 2.
Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.
2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all', paragrafo 2, sono indicati nell' allegato del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.
Storico versioni
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