Art. 2

In vigore dal 11 apr 1985
1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all', paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento - la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg, - la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg, - sono considerate come « quarti posteriori »: a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso, oppure b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg. - sono considerati come quarti anteriori: a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le carcasse e le mezzene devono essere presentate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (1). Esse possono tuttavia essere presentate con il grasso mammario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:952:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo