Art. 2
In vigore dal 11 apr 1985
1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all', paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
- la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,
- la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,
- sono considerate come « quarti posteriori »:
a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso, oppure
b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.
- sono considerati come quarti anteriori:
a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure
b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le carcasse e le mezzene devono essere presentate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (1). Esse possono tuttavia essere presentate con il grasso mammario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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